La figura del consulente tecnico d'ufficio è disciplinata del codice di procedura civile.
Quando è necessario il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in Albi speciali formati a norma dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La consulenza tecnica d'ufficio si precisa tuttavia non è un mezzo di prova, ma è richiesta per fornire al Giudice un ausilio per la valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico di fatti già acquisiti e dimostrati.
In buona sostanza l'attività di assistenza dei CTU è limitata alle sole questioni la cui risoluzione non è possibile mediante il ricorso alle regole di comune esperienza, richiedendo, invece, specifiche conoscenze tecniche che esulano dalla normale cognizione del Giudice.
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